Vendite on-line ai consumatori: nuove norme dal 14 giugno 2014

Le nuove norme - previste dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori - in vigore dal 14 giugno 2014 prevedono: precisi obblighi di informazione precontrattuale; requisiti formali da osservare nell’ambito della contrattazione on-line e modifiche in tema di recesso e di tutela giurisdizionale ed amministrativa.

Il legislatore del 2014 chiarisce espressamente che le nuove disposizioni hanno carattere imperativo. Non saranno pertanto vincolanti eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti di cui gode il consumatore ai sensi della nuova normativa.

Obblighi di informazione precontrattuale

Tra le informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto on-line ricordiamo:

  • Reperibilità del professionista (indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica)
  • Informazioni chiare sul prezzo (se risulta impossibile il calcolo in anticipo, vanno evidenziate le modalità di calcolo)
  • Indicazioni precise sulle spese aggiuntive (di spedizione, consegna…)
  • Modalità di pagamento e consegna
  • Termini e procedure per esercitare il diritto di recesso, casi in cui non è previsto tale diritto e costi di restituzione del bene
  • Trattamento dei reclami
  • Durata del contratto.

In caso di controversie, l’onere della prova riguardante l’adempimento degli obblighi di informazione ricade sul professionista.

Requisiti formali dei contratti

Qualora il contratto debba essere concluso con mezzi elettronici, prima che il consumatore inoltri l’ordine il professionista dovrà comunicargli le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e servizi, il prezzo, la durata del contratto e gli obblighi del consumatore.

I siti on-line dovranno indicare i mezzi di pagamento accettati al più tardi all’inizio della procedura di ordinazione. La legge impone che, qualora per procedere sia necessario azionare un pulsante, si dovrà riportare la dicitura “ordine con obbligo di pagare”. In caso di assenza, il consumatore non sarà vincolato al contratto o all’ordine.

Il professionista dovrà infine inviare al consumatore la conferma della conclusione del contratto su un supporto durevole, cioè uno strumento che consenta la conservazione delle informazioni, al più tardi al momento della consegna o prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio.

Recesso

Il consumatore ha un termine di 14 giorni dal ricevimento del bene per poter recedere dal contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione (nella precedente disciplina 10 giorni).

Nel caso in cui il professionista non abbia fornito le opportune informazioni precontrattuali, il periodo in cui esercitare il diritto di recesso decorrerà dalla scadenza del termine dei 14 giorni e terminerà 12 mesi dopo.

Il professionista potrà permettere al consumatore di compilare e inviare elettronicamente il modulo apposito predisposto dal legislatore o altra dichiarazione idonea allo scopo, purché comunichi al consumatore la conferma di ricevimento su supporto durevole.

Il professionista è tenuto al rimborso di qualsiasi pagamento effettuato dal consumatore entro 14 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza dell’intenzione di recedere da parte del consumatore. Il professionista potrà trattenere il rimborso sino a quando non abbia ricevuto i beni venduti o finché il consumatore non gli abbia dimostrato di averli rispediti.

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