Contratto autonomo di Garanzia

Il contratto autonomo di garanzia è una figura di garanzia personale elaborata alla fine dell’800 dalla dottrina tedesca, denominata Garantiewertrag, in contrapposizione alla tipica figura della garanzia accessoria .

Il Contratto autonomo di garanzia è quel contratto attraverso il quale un soggetto (abitualmente una banca o una compagnia assicurativa), garante, si obbliga direttamente nei confronti di un soggetto beneficiario, al pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui si verifichi un determinato evento, cioè il mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione del debitore principale.

Nonostante la menzione del rapporto principale non si configura una garanzia con il vincolo dell’accessorietà come per la fideiussione ma, all’opposto, la prestazione è totalmente svincolata, autonoma appunto, in quanto il rapporto obbligatorio nasce direttamente tra il garante ed il beneficiario, ed è verso quest’ultimo che si crea il vincolo obbligatorio.

Sulla base di una semplice richiesta di pagamento inoltrata dal beneficiario al garante, ove si manifesta avvenuto l’inadempimento (o adempimento inesatto, o parziale a seconda dei casi) il garante verserà al beneficiario la predeterminata somma di cui all’obbligazione assunta in precedenza al momento dell’emissione.

Tale richiesta viene di solito definita nei testi delle garanzie autonoma come “a prima domanda”, “ a semplice richiesta” e dalla quale deriva la definizione comune di “garanzie a prima richiesta”.

Tale concetto viene inoltre di solito rafforzato da ulteriori definizioni quali “ incondizionatamente”, “senza possibilità di sollevare eccezioni/contestazioni”, “senza riserva alcuna”, tutte tese a rafforzare il concetto dell’autonomia e a limitare le possibilità che il soggetto garante rifiuti l’adempimento richiesto dal beneficiario.

  • Nelle fideiussioni il vincolo dell’accessorietà comporta che la causa della fideiussione sia la garanzia dell’adempimento di un’obbligazione altrui e pertanto l’obbligo del garante “segue” le sorti dell’obbligazione garantita.
  • Nel contratto autonomo invece l’obbligazione sorta nei confronti del beneficiario vive di vita propria e si assiste ad un’astrazione della causa, non essendoci alcun legame con il rapporto principale sottostante, valorizzando invece la natura, o meglio funzione, “indennitaria” della garanzia autonoma.

Per quanto riguarda il diritto italiano, al contrario della fideiussione che risulta disciplinata direttamente nel Codice Civile e pertanto figura tipica del nostro ordinamento, il riconoscimento del contratto autonomo di garanzia è avvenuto grazie ad una costante opera di riconoscimento da parte della Giurisprudenza (sia di merito che soprattutto di legittimità) la quale attraverso un percorso a tappe ha riconosciuto tale figura come contratto atipico in virtù dell’art. 1322, comma 2, c.c.

Con la sentenza Cass. n. 7341/1987 la Corte prende coscienza di come tale strumento fosse largamente utilizzato fuori dai confini nazionali, e motivò con l’esigenza di uniformità rispetto alle prassi di altri paesi (che le utilizzavano sempre più specie nei contratti di appalto internazionali) il riconoscimento di tale figura come riconducibile al modello tedesco e non alla fattispecie della fideiussione seppur con carattere di atipicità rispetto al modello codicistico classico.

Nonostante questo tortuoso percorso interpretativo, in Italia si è addivenuti a un ufficiale riconoscimento, e di conseguenza ad una tutela effettiva delle garanzie autonome. In altri Paesi ci sono ancora numerosi ordinamenti che non riconoscono la figura del contratto autonomo di garanzia, oppure, nonostante la riconoscano, dalla prassi applicativa risultano di scarso utilizzo. Ne consegue che, in tali casi, se non ben comprese le differenze sinora esaminate, si corre il rischio di ricevere, in qualità di beneficiari, delle garanzie aventi natura accessoria e, di conseguenza, non riuscire ad escutere oppure escutere con notevoli difficoltà ed aggravi di costi, l’importo garantito in caso di inadempimento della controparte.

Nonostante le garanzie autonome siano nate a copertura dell’adempimento di obblighi di “fare” tipici dell’appalto, nella prassi vengono emesse anche a copertura di obblighi di “dare” e quindi per l’ipotesi di mancato pagamento.

Questo avviene soprattutto in contesti internazionali proprio per fornire al creditore, oppure al committente in caso di appalti, uno strumento di pronta risoluzione e in grado di rendere sicuro l’incasso (nel primo caso) o l’indennizzo (nel secondo caso).

Proprio per la loro versatilità, e soprattutto per la natura eventuale e per la procedura più semplice rispetto al credito documentario, il loro utilizzo è notevolmente aumentato anche nel caso di rapporti continuativi di fornitura internazionale.

Al fine di poter garantire tuttavia la certezza in merito alla disciplina applicabile e soprattutto evitare l’insorgere delle problematiche sopra menzionate, si raccomanda l’utilizzo di tali strumenti accertandosi che siano sottoposti alle norme della camera di Commercio Internazionale URDG Pubbl. 758 le quali, al pari di quanto previsto dalle UCP in merito ai crediti documentari, espressamente ne stabiliscono la natura autonoma.

Dato il carattere autonomo di cui si è appena discusso e che comporta l’impossibilità, per la banca garante, di poter sollevare eccezioni in merito al rapporto garantito, il rischio che il beneficiario di una garanzia autonoma ne richieda indebitamente l’escussione è elevato, in special modo tutte le volte in cui la garanzia prevede l’escussione a prima domanda senza la presentazione di ulteriori documenti (magari previsti con il preciso scopo di fornire la prova dell’inadempimento del garantito).

Alessandro Russo

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