Tecnica doganale a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI

Un’adeguata conoscenza degli istituti doganali e un loro corretto utilizzo rappresentano un fattore importante di un percorso di internazionalizzazione virtuoso.

I regimi doganali previsti dal C.d.C. sono: l’immissione in libera pratica, il transito (interno ed esterno), il deposito doganale (di merci comunitarie e non), il perfezionamento attivo (temporanea importazione), la trasformazione sotto controllo doganale,  l’ammissione temporanea,  il perfezionamento passivo (temporanea esportazione) e l’esportazione.

Ad eccezione dell’immissione in libera pratica (regime per le merci extracomunitarie che, comportando il pagamento dei tributi dovuti, conclude ogni rapporto d’imposta tra la dogana ed il soggetto passivo) tutti gli altri regimi che prevedono l’introduzione di merce non comunitaria nel territorio dell’UE, sono regimi transitori. La fine del rapporto si avrà solo nel momento in cui la merce verrà immessa in libera pratica o esportata definitivamente verso Paesi extraeuropei.

I regimi economici sono rappresentati da:

  • deposito doganale
  • perfezionamento attivo
  • ammissione temporanea
  • trasformazione sotto controllo doganale
  • perfezionamento passivo.

Si definiscono economici, in quanto, attraverso l’esonero totale o parziale dei diritti doganali per le relative merci, agevolano le attività economiche di immagazzinamento, trasformazione o altri utilizzi connessi al traffico internazionale.

Non sono obbligatori, pertanto, se l’operatore vuol avvalersene, deve procedere ad esplicita richiesta ed essere in tal senso autorizzato.

Deposito doganale

Il deposito doganale e il perfezionamento passivo (che stabiliscono gli adempimenti cui sono sottoposte le merci che entrano nel territorio comunitario per motivi diversi dall’importazione definitiva) offrono, in certe situazioni, interessanti opportunità agli operatori economici.

Il regime del deposito doganale favorisce l’approvvigionamento

consentendo, allo stesso tempo, di posticipare il pagamento dei dazi al momento della messa in libera pratica. Per quanto concerne la durata di permanenza delle merci l’art. 108 del C.d.C. non impone, per la maggior parte della tipologia delle merci, nessuna limitazione di tempo. Il regime del deposito doganale:

  • consente l’acquisto di scorte di materie prime nei momenti più favorevoli e la messa in consumo quando gli andamenti del mercato determinano maggiorazioni di prezzo
  • evita duplici operazioni doganali di transito, poiché permette di rispedire all’estero le merci in qualsiasi momento, conseguendo così notevoli risparmi favorisce una rapida fornitura della merce richiesta dal cliente.

Perfezionamento passivo

Il perfezionamento passivo consente, in assenza totale o parziale dei dazi all’importazione, la temporanea esportazione e la successiva reimportazione di merci comunitarie da sottoporre ad operazioni di perfezionamento. Le finalità di tale Istituto consistono nell’utilizzo di manodopera a costi inferiori; di tecnologie e Know-how presenti in altri Paesi nonché, nella realizzazione di un prodotto, definito compensatorio, ad un costo complessivo più basso e dunque più competitivo, da reintrodurre nella Comunità per l’immissione in libera pratica.

I trattamenti che possono essere effettuati in regime di temporanea esportazione sono:

  • trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche o organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate
  • lavorazioni non rientranti nel precedente punto, compresi il montaggio,
  • l’assemblaggio e l’adattamento ad altre merci
  • riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto
  • altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.

Molte imprese, pressate dalla necessità di essere nel mercato a prezzi competitivi puntano sul proprio Know-How e, attraverso il regime del perfezionamento passivo, inviano le merci all’estero in conto lavorazione, al fine di ridurre i costi.

Il ricorso a questo regime è subordinato alle seguenti condizioni: il soggetto richiedente che effettua o fa effettuare la trasformazione deve essere stabilito nella Comunità, nei prodotti trasformati debbono essere individuate le merci d’importazione.

Giuseppe De Marinis

 

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